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Sentenza favorevole ottenuta dallo Studio Ciaffi-Talone sul credito d’imposta Ricerca & Sviluppo: esclusi i criteri del Manuale Frascati per gli anni 2015–2019

Con la sentenza  n.15043, pubblicata in data 29 luglio 2025, il TAR Lazio ha accolto integralmente il ricorso patrocinato dallo Studio Legale Ciaffi-Talone, affermando un principio di particolare rilievo per la tutela delle imprese beneficiarie del credito d’imposta relativo ad attività di ricerca e sviluppo per gli anni 2015–2019.

La vicenda si inserisce all’interno della procedura di certificazione di cui all’articolo 23 del Dl 73/2022, con cui il legislatore ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti svolti (inclusi quelli del periodo 2015-2019) o da svolgere, classificandoli nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, con “effetti vincolanti” nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in caso di risultato positivo.

La questione è rilevante poiché chiarisce definitivamente se sia possibile l’applicazione dei criteri previsti dal Manuale di Frascati per la valutazione dell’ attività di R&S per i periodi d’imposta precedenti a quelli che ne hanno sancito l’adozione ufficiale (legge 160/2019 per i periodi d’imposta 2020 e seguenti).

In sintesi, il TAR Lazio  ha affermato che, per il periodo d’imposta 2015-2019, la valutazione dell’ammissibilità degli investimenti svolti e qualificati come attività di R&S prima dell’anno 2020 deve attenersi esclusivamente ai criteri normativi “ratione temporis” vigenti, stabiliti dall’art. 3 del d. l. n. 145/2013 e dal D.M. 27 maggio 2015, escludendo ogni applicazione retroattiva delle più restrittive e temporalmente successive modalità di qualificazione introdotte in seguito dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) e dal DPCM 15 settembre 2023, oltre che dai principi mutuati dal Manuale di Frascati.

In particolare, il TAR Lazio, disapplicando dell’art. 3, comma 5, del d.P.C.m. 15 settembre 2023 e le relative linee guida di attuazione, nella parte in cui estendono l’applicazione dei criteri del Manuale di Frascati al credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legge n. 145 del 2013, ha ritenuto che tali fonti regolamentari non potessero costituire base per una revisione ex post delle attività di R&S svolte nell’alveo di un diverso contesto normativo, stante il divieto di retroattività delle norme tributarie e l’impossibilità per le imprese di prevedere il radicale “revisioning” interpretativo operato dall’Amministrazione, in evidente violazione del principio del legittimo affidamento.

Ne consegue che, ogni diniego della certificazione relativo a periodi di imposta antecedenti al 2020 e che sia motivato esclusivamente sulla scorta della mancata rispondenza dei progetti di R&S ai parametri del cosiddetto “Manuale Frascati” risulterà quindi illegittimo.

Fonti:

https://www.ilsole24ore.com/art/il-tar-lazio-disapplica-manuale-frascati-il-quinquennio-2015-19-AHORuUxB
https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/ricerca-e-sviluppo-certificazione-metodo-diverso-prima-e-il-2020-AHvPhd3B

Sentenza:

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