Con la sentenza n.15043, pubblicata in data 29 luglio 2025, il TAR Lazio ha accolto integralmente il ricorso patrocinato dallo Studio Legale Ciaffi-Talone, affermando un principio di particolare rilievo per la tutela delle imprese beneficiarie del credito d’imposta relativo ad attività di ricerca e sviluppo per gli anni 2015–2019.
La vicenda si inserisce all’interno della procedura di certificazione di cui all’articolo 23 del Dl 73/2022, con cui il legislatore ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti svolti (inclusi quelli del periodo 2015-2019) o da svolgere, classificandoli nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, con “effetti vincolanti” nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in caso di risultato positivo.
La questione è rilevante poiché chiarisce definitivamente se sia possibile l’applicazione dei criteri previsti dal Manuale di Frascati per la valutazione dell’ attività di R&S per i periodi d’imposta precedenti a quelli che ne hanno sancito l’adozione ufficiale (legge 160/2019 per i periodi d’imposta 2020 e seguenti).
In sintesi, il TAR Lazio ha affermato che, per il periodo d’imposta 2015-2019, la valutazione dell’ammissibilità degli investimenti svolti e qualificati come attività di R&S prima dell’anno 2020 deve attenersi esclusivamente ai criteri normativi “ratione temporis” vigenti, stabiliti dall’art. 3 del d. l. n. 145/2013 e dal D.M. 27 maggio 2015, escludendo ogni applicazione retroattiva delle più restrittive e temporalmente successive modalità di qualificazione introdotte in seguito dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) e dal DPCM 15 settembre 2023, oltre che dai principi mutuati dal Manuale di Frascati.
In particolare, il TAR Lazio, disapplicando dell’art. 3, comma 5, del d.P.C.m. 15 settembre 2023 e le relative linee guida di attuazione, nella parte in cui estendono l’applicazione dei criteri del Manuale di Frascati al credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legge n. 145 del 2013, ha ritenuto che tali fonti regolamentari non potessero costituire base per una revisione ex post delle attività di R&S svolte nell’alveo di un diverso contesto normativo, stante il divieto di retroattività delle norme tributarie e l’impossibilità per le imprese di prevedere il radicale “revisioning” interpretativo operato dall’Amministrazione, in evidente violazione del principio del legittimo affidamento.
Ne consegue che, ogni diniego della certificazione relativo a periodi di imposta antecedenti al 2020 e che sia motivato esclusivamente sulla scorta della mancata rispondenza dei progetti di R&S ai parametri del cosiddetto “Manuale Frascati” risulterà quindi illegittimo.
Fonti:
https://www.ilsole24ore.com/art/il-tar-lazio-disapplica-manuale-frascati-il-quinquennio-2015-19-AHORuUxB
https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/ricerca-e-sviluppo-certificazione-metodo-diverso-prima-e-il-2020-AHvPhd3B
Sentenza:
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